Prima di esaminare come sono stati mossi i passi per realizzare quella differenziazione che si è descritta nelle puntate precedenti nella sua forma astratta, occorre soffermarsi su un altro concetto cruciale: i livelli essenziali delle prestazioni.
Si tratta di una novità che compare in Costituzione con la stessa riforma che ha ideato il regionalismo differenziato. Quindi la formula livelli essenziali delle prestazioni – possiamo chiamarli Lep – è entrata nel quadro costituzionale nel 2001, e immediatamente ha suscitato soddisfazione generalizzata. Tale espressione è apparsa da subito un meccanismo di più forte garanzia dei diritti, e si è diffusa la convinzione che l’eguaglianza avrebbe potuto trovare più autentico compimento. Va spiegato il motivo.
I Lep vengono riferiti in Costituzione ai diritti civili e sociali, e dunque si tratta di una sfida imponente perché tanti sono i diritti civili e sociali. Sono diritti civili le libertà dell’uomo, come la libertà di manifestazione del pensiero, quella di domicilio, di circolazione, e i diritti nei confronti della giustizia. Sono diritti sociali la tutela della salute, l’istruzione, l’assistenza e la previdenza sociale. Dunque diritti importanti, che devono essere assicurati a tutte le persone, e il cui esercizio dovrebbe essere identico a Udine e a Enna, a chi vive nelle sperdute altitudini delle montagne e a chi si trova in isole poco collegate.
Dire che rispetto a questi diritti vanno assicurati i livelli essenziali delle prestazioni significava nel 2001, ma significa tuttora, che i servizi che soddisfano le aspettative delle persone devono esistere in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. Vi deve essere un livello essenziale di fruizione di questi servizi ovunque nella Repubblica. Poi potranno esserci porzioni del Paese nelle quali non viene offerto solo il livello essenziale, ma anche di più: se in tali realtà vi è la capacità delle amministrazioni di produrre servizi ulteriori, questo risultato non può che essere apprezzabile. Ma quanto si vuole evitare è che succeda che certi territori non riescano a garantire neppure il livello essenziale: se questo avviene, l’eguaglianza è compromessa.
Dunque nessuna Regione può collocarsi sotto il livello essenziale, mentre chi riesce può senz’altro superarlo. La salvaguardia dell’eguaglianza impone che in nessun modo si scenda al di sotto dell’essenzialità. Poi ci si può chiedere quale sia il livello essenziale: è il minimo? è qualcosa di più?…un servizio di qualità essenziale che caratteristiche deve presentare?….difficile dirlo, e alla fine è facile che si ragioni accettando l’equivalenza tra minimo e essenziale. Qui basta ricordare che è un compito dello Stato fissare il livello essenziale: ed è giusto così, proprio perché solo la determinazione ad opera dello Stato può garantire che non si comprima l’eguaglianza.
Per fare qualche esempio: potrebbe essere livello essenziale il numero di vaccinazioni che va assicurato alla popolazione; le dotazioni di pronto soccorso che devono essere presenti in ogni struttura ospedaliera; oppure il numero di trasporti con mezzo pubblico per le scuole; i posti degli asili nido rispetto agli abitanti; o ancora, le dotazioni minime di un tribunale. In tutte le Regioni e in tutte le realtà questi servizi dovrebbero essere presenti secondo parametri fissati dallo Stato, e qua è là – se i territori sono di più alto livello di reddito – le prestazioni potrebbero essere superiori ai parametri stabiliti a livello nazionale.
Come incide sul regionalismo differenziato questo concetto del livello essenziale? Si può ritenere che esso sia stato una sorta di contrappeso, introdotto per bilanciare sviluppi del regionalismo che avrebbero potuto vanificare la pretesa, ben chiara nella nostra Costituzione, di creare uguali opportunità di vita per tutti i cittadini. Si metteva in conto, venticinque anni fa, che la vicenda della
differenziazione aveva ottime possibilità di introdurre diseguaglianze. Per arginare degenerazioni, si inserì in Costituzione questa categoria, che in fondo vuol essere un elemento di rafforzamento dell’eguaglianza.
La domanda da porsi è: questi Lep sono stati elaborati e definiti?
La risposta è: più no che sì. Nel 2001 sono stati normati quelli in ambito sanitario, che sono stati denominati Lea, e poi nel 2017 sono stati aggiornati: ma in quel settore già da anni si utilizzava questa entità, con cui c’era una certa familiarità. Solo dopo il 2020 ci si è cominciato a occupare di Lep in altri settori, e precisamente quello degli asili nido e della disabilità. Si tratta di operazioni non semplici e da non lasciare alle competenze solo dei giuristi. Per determinare standard di servizio – quali i Lep molto spesso sono – occorrono, infatti, competenze specifiche per settore, fortemente tecniche, nonché conoscenze statistiche ed economiche. Pertanto complesso è il calcolo di tali standard di servizio, e se è vero che per anni l’adempimento costituzionale è stato ignorato, poi il lavoro che è stato avviato più recentemente per dotare il Paese di questi parametri ha mostrato di essere molto impegnativo.
Per concludere, oggi si ragiona ritenendo che senza la determinazione dei Lep, non si possa realizzare il regionalismo differenziato. Con un’immagine più immediata, oggi si considerano i Lep una sorta di rete di cui occorre che l’Italia si doti, in tutti gli ambiti in cui si riconoscono diritti, affinché il salto nel vuoto verso la differenziazione non avvenga con rischi di caduta. E la caduta, se ciò avvenisse, consisterebbe nel rischio che si perda la dimensione dell’eguaglianza e che si arrivi a un risultato di territori in cui i servizi ci sono, e di altri territori dove questi sono assentiPrima di esaminare come sono stati mossi i passi per realizzare quella differenziazione che si è descritta nelle puntate precedenti nella sua forma astratta, occorre soffermarsi su un altro concetto cruciale: i livelli essenziali delle prestazioni.
Si tratta di una novità che compare in Costituzione con la stessa riforma che ha ideato il regionalismo differenziato. Quindi la formula livelli essenziali delle prestazioni – possiamo chiamarli Lep – è entrata nel quadro costituzionale nel 2001, e immediatamente ha suscitato soddisfazione generalizzata. Tale espressione è apparsa da subito un meccanismo di più forte garanzia dei diritti, e si è diffusa la convinzione che l’eguaglianza avrebbe potuto trovare più autentico compimento. Va spiegato il motivo.
I Lep vengono riferiti in Costituzione ai diritti civili e sociali, e dunque si tratta di una sfida imponente perché tanti sono i diritti civili e sociali. Sono diritti civili le libertà dell’uomo, come la libertà di manifestazione del pensiero, quella di domicilio, di circolazione, e i diritti nei confronti della giustizia. Sono diritti sociali la tutela della salute, l’istruzione, l’assistenza e la previdenza sociale. Dunque diritti importanti, che devono essere assicurati a tutte le persone, e il cui esercizio dovrebbe essere identico a Udine e a Enna, a chi vive nelle sperdute altitudini delle montagne e a chi si trova in isole poco collegate.
Dire che rispetto a questi diritti vanno assicurati i livelli essenziali delle prestazioni significava nel 2001, ma significa tuttora, che i servizi che soddisfano le aspettative delle persone devono esistere in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. Vi deve essere un livello essenziale di fruizione di questi servizi ovunque nella Repubblica. Poi potranno esserci porzioni del Paese nelle quali non viene offerto solo il livello essenziale, ma anche di più: se in tali realtà vi è la capacità delle amministrazioni di produrre servizi ulteriori, questo risultato non può che essere apprezzabile. Ma quanto si vuole evitare è che succeda che certi territori non riescano a garantire neppure il livello essenziale: se questo avviene, l’eguaglianza è compromessa.
Dunque nessuna Regione può collocarsi sotto il livello essenziale, mentre chi riesce può senz’altro superarlo. La salvaguardia dell’eguaglianza impone che in nessun modo si scenda al di sotto dell’essenzialità. Poi ci si può chiedere quale sia il livello essenziale: è il minimo? è qualcosa di più?…un servizio di qualità essenziale che caratteristiche deve presentare?….difficile dirlo, e alla fine è facile che si ragioni accettando l’equivalenza tra minimo e essenziale. Qui basta ricordare che è un compito dello Stato fissare il livello essenziale: ed è giusto così, proprio perché solo la determinazione ad opera dello Stato può garantire che non si comprima l’eguaglianza.
Per fare qualche esempio: potrebbe essere livello essenziale il numero di vaccinazioni che va assicurato alla popolazione; le dotazioni di pronto soccorso che devono essere presenti in ogni struttura ospedaliera; oppure il numero di trasporti con mezzo pubblico per le scuole; i posti degli asili nido rispetto agli abitanti; o ancora, le dotazioni minime di un tribunale. In tutte le Regioni e in tutte le realtà questi servizi dovrebbero essere presenti secondo parametri fissati dallo Stato, e qua è là – se i territori sono di più alto livello di reddito – le prestazioni potrebbero essere superiori ai parametri stabiliti a livello nazionale.
Come incide sul regionalismo differenziato questo concetto del livello essenziale? Si può ritenere che esso sia stato una sorta di contrappeso, introdotto per bilanciare sviluppi del regionalismo che avrebbero potuto vanificare la pretesa, ben chiara nella nostra Costituzione, di creare uguali opportunità di vita per tutti i cittadini. Si metteva in conto, venticinque anni fa, che la vicenda della
differenziazione aveva ottime possibilità di introdurre diseguaglianze. Per arginare degenerazioni, si inserì in Costituzione questa categoria, che in fondo vuol essere un elemento di rafforzamento dell’eguaglianza.
La domanda da porsi è: questi Lep sono stati elaborati e definiti?
La risposta è: più no che sì. Nel 2001 sono stati normati quelli in ambito sanitario, che sono stati denominati Lea, e poi nel 2017 sono stati aggiornati: ma in quel settore già da anni si utilizzava questa entità, con cui c’era una certa familiarità. Solo dopo il 2020 ci si è cominciato a occupare di Lep in altri settori, e precisamente quello degli asili nido e della disabilità. Si tratta di operazioni non semplici e da non lasciare alle competenze solo dei giuristi. Per determinare standard di servizio – quali i Lep molto spesso sono – occorrono, infatti, competenze specifiche per settore, fortemente tecniche, nonché conoscenze statistiche ed economiche. Pertanto complesso è il calcolo di tali standard di servizio, e se è vero che per anni l’adempimento costituzionale è stato ignorato, poi il lavoro che è stato avviato più recentemente per dotare il Paese di questi parametri ha mostrato di essere molto impegnativo.
Per concludere, oggi si ragiona ritenendo che senza la determinazione dei Lep, non si possa realizzare il regionalismo differenziato. Con un’immagine più immediata, oggi si considerano i Lep una sorta di rete di cui occorre che l’Italia si doti, in tutti gli ambiti in cui si riconoscono diritti, affinché il salto nel vuoto verso la differenziazione non avvenga con rischi di caduta. E la caduta, se ciò avvenisse, consisterebbe nel rischio che si perda la dimensione dell’eguaglianza e che si arrivi a un risultato di territori in cui i servizi ci sono, e di altri territori dove questi sono assenti.
(3, continua)



